NORMATIVA PER LAVORATORI ISOLATI

Normativa per Lavoratori Isolati

La sicurezza del lavoratore isolato, e quindi l’obbligo di legge è espressamente previsto da disposizioni normative.

Il più importante è ovviamente, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (conosciuto come testo unico della sicurezza):

Art. 43 (Disposizioni generali)

  1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

  1. b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

  1. d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  2. e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Tali prescrizioni, peraltro, son state a suo tempo anticipate dal Decreto Ministeriale n° 388 del 15 luglio 2003, che all'art. 2 – punto 1 – lettera b):

  1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
  1. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
  1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
  1. pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
  2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
  1. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il D.M. 388 del 15 luglio 2003 è stato interamente richiamato all'art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 81/2008.

Quindi in base a tale normativa il Datore di lavoro deve adottare le misure adeguate per tutelare la Salute e la Sicurezza dei lavoratori.

I lavoratori, se impossibilitati a chiedere aiuto in caso di pericolo, non possono operare da soli in luoghi isolati. Pertanto, è sempre indispensabile la presenza di un collega vicino.

E' importante non dimenticare una regola generale:

Il Datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i sistemi di comunicazione, mantenendo gli stessi in buone condizioni di funzionamento e manutenzione. I telefoni cellulari privati dei lavoratori non possono essere verificati dal datore di lavoro, e quindi non costituiscono un mezzo idoneo, ed inoltre la quasi totalità non posseggono la funzione uomo a terra, e quindi inadeguati in caso di malore e/o infortunio con perdita di coscienza.

Responsabilità penali e civili del datore di lavoro

Con sentenza del 14 ottobre 2008 la Corte di Cassazione Penale sez. IV ha stabilito che i datori di lavoro devono essere al passo con i tempi per quanto concerne le misure di Salute e Sicurezza in azienda. In caso di infortunio di un dipendente i vertici dell’impresa rischiano una condanna, anche penale, se non hanno introdotto in azienda le tecnologie più moderne ed avanzate per tutelare i lavoratori. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale dell’amministratore di una S.p.A. di Pordenone, accusato di lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente che si era ferito pulendo una macchina industriale ed era impossibilitato a chiamare i soccorsi. Per la suprema Corte, “il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L'articolo 2087 del Codice Civile, infatti, nell'affermare che l'imprenditore è tenuto ad individuare le situazioni di pericolo ed adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche".

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